IFIT – Incentivi finanziari per le imprese turistiche” è la misura che favorisce la riqualificazione delle strutture del comparto turistico. Prevista dal PNRR, è promossa dal Ministero del Turismo e gestita da Invitalia.
Le agevolazioni sono rivolte a:
Ecco i requisiti che le imprese devono possedere al momento della presentazione della domanda:
Questi requisiti devono essere mantenuti fino a cinque anni dopo l’erogazione del pagamento finale, pena la perdita del diritto all’agevolazione e il recupero degli incentivi.
Sono previste due forme di incentivo.
Credito d’imposta fino all’80% delle spese ammissibili, utilizzabile solo in compensazione dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e comunque entro il 31 dicembre 2025. Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, a soggetti terzi (banche e altri intermediari finanziari)
Contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 40.000 euro. Il contributo viene erogato con bonifico bancario in un’unica soluzione, a conclusione degli interventi. È tuttavia possibile ottenere un anticipo fino al 30% dell’importo totale.
Il contributo a fondo perduto può essere aumentato:
Il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto sono cumulabili, a patto che non venga superato il limite di spesa ammissibile per gli interventi.
Inoltre, per le spese ammissibili indicate all’articolo 5 dell’Avviso è possibile ottenere il finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 22 dicembre 2017 (modalità di funzionamento del Fondo Nazionale Efficienza Energetica), a condizione che almeno il 50% di queste spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.
Gli incentivi sono concessi a ciascuna impresa in conformità alla misura 4.2 M1C3 del PNRR e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e comunque secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento dell’erogazione dei fondi.